La legge sulla radiotelevisione (LRTV) regolamenta l'incasso dei canoni radiotelevisivi. I dettagli sono definiti nell'ordinanza relativa alla legge. I seguenti link consentono di richiamare i testi di legge pertinenti dalla "Raccolta sistematica delle leggi federali".
Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)
Art. 68 Obbligo di pagare il canone e obbligo di annuncio
Art. 69 Organo di riscossione del canone
Art. 70 Importo del canone
Art. 101 Infrazioni
Art. 69 Organo di riscossione del canone
Art. 70 Importo del canone
Art. 101 Infrazioni
Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)
Art. 57 Apparecchi atti a ricevere programmi
Art. 58 Ricezione privata, nell'ambito dell'attività professionale e per utilizzo commerciale
Art. 59 Importo del canone
Art. 60 Obbligo di annuncio
Art. 61 Esigibilità, ricupero, rimborso e prescrizione
Art. 62 Emolumenti per sollecito ed esecuzione
Art. 63 Esenzione dall'obbligo di pagare il canone e dall'obbligo di annuncio
Art. 64 Esenzione su domanda dall'obbligo di pagare il canone
Art. 65 Organo di riscossione del canone
Art. 66 Accesso ai dati
Art. 67 Conti e vigilanza
Art. 82 Disposizione transitoria
Art. 58 Ricezione privata, nell'ambito dell'attività professionale e per utilizzo commerciale
Art. 59 Importo del canone
Art. 60 Obbligo di annuncio
Art. 61 Esigibilità, ricupero, rimborso e prescrizione
Art. 62 Emolumenti per sollecito ed esecuzione
Art. 63 Esenzione dall'obbligo di pagare il canone e dall'obbligo di annuncio
Art. 64 Esenzione su domanda dall'obbligo di pagare il canone
Art. 65 Organo di riscossione del canone
Art. 66 Accesso ai dati
Art. 67 Conti e vigilanza
Art. 82 Disposizione transitoria
Interpretazione delle disposizioni di legge tramite Billag
La prassi a cui Billag si attiene nell'applicare le disposizioni di legge è riportata nel "documento d'interpretazione". Quest’ultimo si può caricare qui.
