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Informazione importante: ordinamento derogatorio temporaneo applicabile alle imprese

Le imprese che annunciano i propri apparecchi di ricezione a Billag tra il 1 febbraio ed il 30 settembre 2010 devono pagare i canoni di ricezione radiofonici e televisivi a partire dal mese d’annuncio.
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Chi riceve programmi radiotelevisivi per informazione o intrattenimento del personale e/o della clientela deve corrispondere i canoni dovuti per la ricezione professionale o commerciale (vedere art.68 LRTV e art.58 ORTV). Generalmente le imprese devono inoltre pagare le indennità per i diritti d’autore (vedere fondo pagina).
Le modalità con cui Billag applica le disposizioni legali nella pratica sono definite nel «Documento d’interpretazione» che può essere scaricato qui.

Quale è la differenza fra ricezione professionale e commerciale?

I canoni per la ricezione professionale sono dovuti quando gli apparecchi di ricezione sono a disposizione per l’informazione e l’intrattenimento del personale.

I canoni per la ricezione commerciale sono dovuti quando gli apparecchi di ricezione sono a disposizione per l’informazione e l’intrattenimento della clientela o terzi. La ricezione commerciale comprende anche la ricezione professionale.

I canoni per la ricezione commerciale variano a seconda degli apparecchi utilizzati:

  • Categoria I:  da 1 a 10 apparecchi
  • Categoria II: da 11 a 50 apparecchi
  • Categoria III: a partire da 51 apparecchi
I canoni di ricezione per radio e televisione devono, in tutti i casi, essere pagati separatamente. In altri termini, i canoni radiofonici non comprendono quelli televisivi e viceversa.

Siamo titolari di un esercizio commerciale per la vendita di radio e televisori: dobbiamo annunciare tutti gli apparecchi utilizzati per dimostrazione?

Gli apparecchi destinati alla dimostrazione sono sottoposti, di regola, all'obbligo di annuncio per la ricezione commerciale e sono pertanto da annunciare. Ai fini della classificazione, tutti gli apparecchi utilizzati a fini dimostrativi, nella singola sede, valgono un unico apparecchio. Ad eccezione di casi particolari, verranno inseriti nella categoria I.

I canoni di ricezione professionale o commerciale variano anche secondo i settori di attività?

Il settore di attività può dare solamente un’indicazione di massima relativa alla classificazione. Settori di attività con contatto con la clientela tendenzialmente vanno inseriti nella ricezione commerciale, al contrario, settori senza contatto con la clientela vanno inseriti nella ricezione professionale. In pratica è determinante se nell’impresa interessata, la clientela e terzi o solo il personale hanno accesso alla ricezione dei programmi (vedi sopra).

Per quale ragione la ricezione commerciale è più cara della ricezione professionale?

L’art.70 LRTV prevede che il Consiglio federale abbia la facoltà di differenziare, nel loro ammontare, i canoni di ricezione. Di tale facoltà si è avvalso. Con l’art.58 ORTV ha stabilito la ripartizione della ricezione commerciale in tre categorie, classificate secondo il numero di apparecchi (vedi tabelle canoni).

Disponiamo nella nostra impresa di un o molteplici computer con accesso ad Internet. L’impresa si deve annunciare per la ricezione di programmi radio o televisivi?

La legge sancisce l’obbligo di annunciarsi per chiunque disponga di un apparecchio tecnicamente in grado di ricevere programmi. (Sotto il profilo legale non ha alcuna importanza che l’utente usufruisca dei programmi o meno).

I canoni vengono corrisposti per sede e non per apparecchi, probabilmente siete già annunciati per la ricezione di programmi. In questo caso, non dovete fare nient’altro per il vostro computer. Se però non disponete di altri apparecchi, al di fuori del computer, avete l’obbligo di annunciarvi, se tutte le seguenti condizioni sono riempite.

Ricezione radiofonica professionale o commerciale:

  • l’impresa dispone di un collegamento ISDN o banda larga (p.es. ADSL, rete via cavo);
  • un software specifico (p.es. Mediaplayer, Realplayer) permette la ricezione.
Ricezione televisiva professionale o commerciale:

  • l’impresa dispone di un collegamento a banda larga (p.es. ADSL, rete via cavo);
  • un software specifico (p.es. Mediaplayer, Realplayer) permette la ricezione;
  • l’impresa ha sottoscritto un abbonamento a pagamento per la ricezione di programmi televisivi oppure è registrata presso un fornitore per l’accesso gratuito agli stessi.
Le imprese sono esonerate dall’obbligo di pagamento dei canoni per la ricezione professionale se adottano misure tecniche volte a impedire la ricezione dei programmi via Internet o se redigono direttive che vietano ai loro collaboratori la ricezione di programmi radiofonici e/o televisivi via Internet sul posto di lavoro.

Potete scaricare qui un esempio della direttiva:

Se un'impresa ha più sedi, deve effettuare l'iscrizione separatamente per ciascuna sede?

Sì, sempre che in tali sedi siano presenti apparecchi riceventi e che le sedi non si trovino all'interno della stessa area. È possibile richiedere che i canoni delle diverse sedi vengano raggruppati in un'unica fattura.

Ho un’impresa individuale: un annuncio per la ricezione a titolo professionale risp. commerciale è necessario?

Indipendentemente dalla forma giuridica, viene da noi considerata quale impresa individuale un’impresa in cui esclusivamente il/la titolare lavora nella stessa senza pertanto (altri) collaboratori o apprendisti.
Nel caso in cui le seguenti condizioni sono riempite, nessun annuncio per la ricezione radiofonica risp. televisiva a titolo professionale è necessario:


  • Siete già annunciati per la ricezione radiofonica risp. televisiva a titolo privato
  • Non ricevete clienti nell’impresa o
  • non ci sono apparecchi di ricezione radiofonici/televisivi nella zona per la clientela
Qualora fossero presenti degli apparecchi di ricezione radiofonici/televisivi nella zona per la clientela, l’impresa individuale deve annunciare la ricezione a titolo commerciale.

Per ulteriori informazioni potete contattarci telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 7h30 alle 17h30 allo 0844 244 244.

Abbiamo un’impresa familiare: un annuncio per la ricezione a titolo professionale risp. commerciale è necessario?

Nel caso in cui le seguenti condizioni sono riempite, nessun annuncio per la ricezione radiofonica risp. televisiva a titolo professionale è necessario per un’impresa familiare:

  • I collaboratori dell’impresa vivono tutti nella medesima economia domestica
  • L’economia domestica in questione è già annunciata per la ricezione radiofonica risp. televisiva a titolo privato
  • Non ricevete clienti nell’impresa o
  • non ci sono apparecchi di ricezione radiofonici/televisivi nella zona per la clientela
Qualora fossero presenti degli apparecchi di ricezione radiofonici/televisivi nella zona per la clientela, l’impresa familiare deve annunciare la ricezione a titolo commerciale.

Per ulteriori informazioni potete contattarci telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 7h30 alle 17h30 allo 0844 244 244.

Chi deve pagare le indennità per i diritti degli autori ?

Oltre ai canoni di ricezione le imprese che utilizzano al di fuori della sfera privata delle opere musicali o audiovisive devono pagare i diritti d'autore presso la SUISA, società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali. Billag incassa le indennità per i diritti degli autori su mandato della SUISA. Inviamo una fattura separata per l’incasso delle indennità dei diritti degli autori allegata alla fattura trimestrale dei canoni di ricezione a titolo professionale/commerciale (per le tariffe, vedi tabella indennità SUISA).

Le indennità per i diritti degli autori non sono dovute per la ricezione di programmi nelle scuole e nel caso di ricezione a titolo di test o dimostrazione.

Per quale motivo la distinzione tra l’indennità dei diritti d’autore e quelli affini?

Gli artisti, i compositori, gli autori di opere musicali o audiovisive sono titolari di diritti sulle loro opere, garantiti dalla legge. Tali diritti vengono denominati diritti degli autori. Tramite tali garanzie un’opera può essere diffusa solo con il consenso dell’autore. Accanto ai diritti degli autori delle opere, la legge tutela anche le prestazioni degli interpreti, dei produttori e delle emittenti, tramite i cosiddetti diritti affini. Le indennità dei diritti d’autore sono assoggettate all’IVA al 2.4 %, e per i diritti affini al 7.6%.